Compliance or not Compliance ...
- Fabio Sergi
- 5 lug 2019
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 19 lug 2019
Recentemente la Corte di Cassazione ha così stabilito: "il revisore legale di una società che fa parte del medesimo studio professionale di uno dei membri del collegio sindacale, anche se solo per condividerne i costi, non può definirsi indipendente ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010" Cass. sent. n. 14919 del 31.05.2019).
Pertanto, secondo le derivate interpretazioni di dottrina, anche se formalmente non vi sono sovrapposizioni tra l’attività svolta dai sindaci e quella dei revisori contabili, i loro ambiti operativi possono comunque venire in stretta relazione ed eventuale interferenza e l’esistenza di un rapporto di natura patrimoniale tra sindaco e revisore contabile è fonte di possibili reciproci condizionamenti.
Se vale questo assunto, ed evidentemente così deve essere, non solo perché "le sentenze vanno rispettate" (ndr) ma anche perché, per dovere di onestà intellettuale, risulta più che plausibile un possibile "condizionamento" in un contesto come quello preso in esame dalla Cassazione, come ci si deve porre in relazione ad altri scenari sistematicamente presenti nelle realtà imprenditoriali?
Immaginiamo ad esempio che la Società "Alfa" presti consulenza in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro, magari facendo anche assumere ad un proprio dipendente l'incarico di RSPP, in favore della Società "Omega" e che la Società "Beta" offra consulenza in materia di compliance facendo assumere ad un proprio socio la qualifica di componente l'Organismo di Vigilanza sempre in favore della Società "Omega". Ed immaginiamo anche che la compagine societaria di “Alfa” e di “Beta” abbia un’identità personale unica e condivisa.
Siamo sicuri che con queste premesse possa essere preservato uno dei punti cardine su cui si fonda il valore della compliance, vale a dire la sussistenza delle necessarie condizioni di “autonomia, indipendenza e professionalità” destinate a garantire trasparenza e correttezza a tutela dell'immagine e della reputazione aziendale?
Cosa succede nel momento in cui l'Organismo di Vigilanza della Società "Omega" nello svolgimento del proprio incarico esegue ad esempio un audit in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro presso la Società "Omega"?
Come noto, per poter procedere a tale audit, plausibilmente dovrà essere intervistato il RSPP ovvero esaminata la documentazione di riferimento come il DVR, le deleghe di funzione, il verbale di riunione periodica, etc.
Nel caso di specie quindi il socio della società "Alfa" e "Beta", componente l’Organismo di Vigilanza della società "Omega", intervisterà il dipendente della società "Beta" facente funzione di RSPP presso la società "Omega". In altre parole il soggetto controllore dovrà verificare che il proprio dipendente abbia correttamente assolto il proprio incarico e la propria funzione verso la società cliente.
Ed allora come si può valutare l'autonomia, l'indipendenza e la professionalità che devono essere sempre attuali in capo al componente l’Organismo di Vigilanza e comunque in un contesto di "compliance"?
Che tipo di condizionamento possiamo immaginare in uno scenario come questo appena descritto se la Cassazione correttamente ha censurato la commistione strutturale organizzativa derivata solo dal rapporto patrimoniale (locazione di spazi in comune) intercorrente tra revisore legale e sindaco che prestano attività consulenziale in favore della medesima società?
Quale imparzialità potrà mai avere l’Organismo di Vigilanza in ordine ad eventuali irregolarità commesse dal RSPP (suo dipendente presso altra società) in pregiudizio della società “Omega”?
Va da sé che le medesime criticità e le conseguenti riflessioni si possono manifestare anche in relazione a tutti gli altri ambiti rappresentativi della compliance aziendale, come ad esempio la privacy o l'ambiente, minando così la stabilità e la credibilità di un sistema integrato volto ad armonizzare e preservare i punti strutturali immateriali delle società.
Si auspica che attraverso la lettura di quanto statuito dalla Corte di Cassazione si possa delineare in modo puntuale il perimetro di operatività e i limiti di interferenza delle figure professionali esterne a vario titolo presenti nelle aziende del nostro Paese.
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