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Ormai è Ufficiale: pene inasprite per i reati tributari. Parte II

  • Fabio Sergi
  • 9 gen 2020
  • Tempo di lettura: 1 min

Poco più di un mese fa ho scritto alcune considerazioni in merito al contenuto del Decreto Fiscale (D.L. 124/2019) in ordine all'introduzione dei "Reati tributari" nel novero dei reati presupposto per la violazione del d.lgs. 231/2001, auspicando una ponderazione del Legislatore in ragione di un principio di equità che vedeva necessario un intervento volto a sanzionare, in egual misura, non solo il fruitore delle false fatture, ma anche colui/coloro che quelle fatture le emette-emettono.

Orbene, a distanza di un mese, la Commissione finanza - in sede di conversione del D.L. 124/2019 - per quanto di nostro interesse limitatamente alle previsioni di cui all'art. 25-quinquiesdecies, ha avanzato una proposta emendativa volta ad ampliare lo spettro repressivo delle condotte tipizzate dei Reati tributari riconducendo nelle previsioni di cui al citato art. 25-quinquiesdecies tutte le fattispecie astratte di reato di maggior gravità e non solo il delitto di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000.

Con l'accoglimento di tale emendamento saranno, quindi, contestabili, sul "presupposto" della loro perpetrazione da parte degli enti, anche i reati di: dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele, omessa dichiarazione, emissione di fatture per operazioni inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili e, da ultimo, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.

Evidentemente l'invocato auspicio di una garanzia di armonizzazione dell'ordinamento, che rischiava di essere vanificata dalla previsione di un solo delitto tributario e non anche di altre gravi ipotesi delittuose in materia tributaria, è stato condiviso anche dal Legislatore che si è espresso in senso "regulatory compliant" con l'emendamento della Commissione finanza.

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