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Sentenze

Infortunio sul lavoro - condotta abnorme lavoratore.

Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Cremona (N. 71/17 del 20.03.2017) rinforza il concetto di "esorbitanza" della condotta del lavoratore infortunatosi quale possibile scriminante degli addebiti mossi al datore di lavoro in materia di infortuni.
Secondo il Giudice di prime cure, infatti, per l'ipotesi in cui, come nel caso di specie, il datore di lavoro abbia adempiuto a tutti gli obblighi previsti e disciplinati dal D.Lgs. 81/2008 "per conformare l'ambiente di lavoro ai parametri normativi di sicurezza " non vi può essere alcun addebito di responsabilità se l'infortunato, esorbitando dalle mansioni attribuitegli e contravvenendo alle direttive impartitegli, abbia volontariamente tenuto una condotta "esorbitante" appunto le proprie mansioni così invalidando tutti gli sforzi del datore di lavoro volti ad assicurare l'incolumità dei propri dipendenti.
Si delinea sempre più quindi quella sottile differenza tra la condotta "abnorme" tout court , storicamente poco condivisa dalla Giurisprudenza quale causa di per sé stessa scriminante e difficile da circoscrivere, e la condotta "esorbitante" che invece può, in determinate ipotesi, assurgere a causa esimente la responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza.

19 aprile 2017

Finanziamenti garantiti SACE - Malversazione ai danni dello Stato?
Il Tribunale di Milano dice NO.


In tema di legislazione emergenziale volta al sostegno delle imprese colpite dalla pandemia da Covid-19, il Tribunale di Milano - sezione GIP, condividendo l'arresto giurisprudenziale della Corte di Cassazione, secondo cui "non è configurabile il reato di cui all'art. 316bis c.p. nel caso in cui, successivamente all'erogazione parte di un istituto di credito di un finanziamento assistito dalla garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE s.p.a., gli importi erogati non vengano poi destinati alle finalità cui detto finanziamento è destinato per legge", ha ha escluso, ravvisandone una "ragione di tipo eminentemente oggettivo", la configurabilità del reato di malversazione ai danni dello Stato, in quanto il finanziamento in questione non viene erogato direttamente dallo Stato o da un ente pubblico, bensì da un soggetto privato (nella specie un istituto bancario) e non è quindi idoneo, già sul piano ideal-tipico, a integrare il presupposto della condotta punita dalla fattispecie in esame: presupposto che risiede appunto nella provenienza diretta del fondo erogato dallo Stato, da un ente pubblico o dall'Unione europea.
(Tribunale di Milano - Sezione dei Giudici per le Indagini Preliminari - sent. 945/22 del 06.04.2022)
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06 aprile 2022

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